La dilazione dell’atto è ammessa soltanto in relazione ad importi:
- non inferiore a 60,00 € per le utenze domestiche
- non inferiore a 200,00 € per le utenze non domestiche
Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 1284 del codice civile.
Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d’importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi.
Il numero di rate accordabili (riscossione volontaria) è riferito all’importo del debito:
tra i 60,00 € ( per utenza domestica) / 200,00 € * (per le utenza non domestica) ed i 500,00 € il numero di rate è 06
tra i 501,00 € e i 1.500,00 € il numero di rate è 15
tra i 1.500,01 € e i 2.500,00 € il numero di rate è 20
tra i 2.500,01 € e i 4.000, 00 € il numero di rate è 25
oltre i 4.000,01 € il numero di rate è 30
La documentazione da allegare alla richiesta di dilazione pagamento è diversificata a seconda che si tratti di:
Utenze DOMESTICHE
· Richiesta per problemi economici: ISEE inferiore a 15.000 euro annui;
· Documentazione attestante cassa integrazione, mobilità;
· Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Disoccupazione/Inoccupazione;
· Mancata percezione dello stipendio;
· Certificato Unico Dipendente (CUD);
· Dichiarazione dei redditi – Modello 730;
· Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Persone Fisiche.
Utenze NON DOMESTICHE
· Richiesta per problemi economici: cassa integrazione, mobilità;
· Cessazione dell’attività;
· Bilancio di chiusura in perdita;
· Altre scritture contabili o documenti societari da cui si evinca la crisi di liquidità;
· Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Persone Fisiche;
· Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Società di Capitali.