Rimborsi inferiori a 12 euro

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Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €. (CONTINUA)

Data:

11 Giugno 2025

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Descrizione

Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €.
Per motivi procedurali è stato rilevato su alcuni avvisi di pagamento l’invito a presentare domanda di rimborso, anche se l’importo è compreso tra -1.60 € e -12€; tali istanze non potranno essere prese in considerazione vista l’impossibilità di legge di procedere a tali rimborsi.

Diversamente, a causa della Delibera 3 agosto 2023 n.386/2023/R/rif di Arera, sono state istituite, a partire dal 01.01.2024, le nuove componenti tariffarie perequative UR1, del valore di € 0,10, e UR2, del valore di € 1,50 ad utenza per anno.
Tali componenti tariffarie saranno applicate dal 2024, regolarmente riscosse e successivamente riversate dal Gestore alla CSEA (Cassa Conguaglio Servizi Energetici e Ambientali).

Ultimo aggiornamento: 11/06/2025, 07:40

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