Si comunica che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m. ha sospeso i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto derivanti da ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli Enti territoriali e dalle Società Concessionarie della Riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si comunica altresì che a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e sino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi, in capo ai terzi, di accantonamento derivanti dai pignoramenti di quote di pensioni, salari,stipendi e assimilati. Le somme accantonate in data precedente al 19 maggio 2020 sono da considerare ormai acquisite e non rimborsabili.
Si comunica infine che gli uffici continueranno ad effettuare le revoche dei fermi amministrativi già iscritti. Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 al n. 011/9698785